Nel mondo globalizzato anche le merci circolano facilmente: è dunque necessario ”tracciarle” e ”rintracciarle” per non perdere per strada informazioni importanti, e, se necessario, individuare e recuperare alimenti a rischio commercializzati in regioni sempre più lontane…. L’attualissimo caso delle uova contaminate dall’antiparassitario Fipronil ne dà testimonianza.
Le norme relative alla sicurezza alimentare prevedono che sia possibile ricostruire la storia di un alimento posto in vendita, risalendo all’origine delle materie prime impiegate per fabbricarlo e alle aziende che lo hanno prodotto e commercializzato. Immaginiamo questo sistema come una sorta di “rete” virtuale in cui ogni “maglia” diventa identificabile e controllabile, in parte dai consumatori e, totalmente, dagli organi di controllo preposti(ASL,NAS,ecc.).
Un esempio: dall’etichetta di una porzione di formaggio confezionato risulta chi l’ha prodotto. Il punto vendita possiede inoltre le informazioni sul fornitore. Il produttore, attraverso il” lotto” e il proprio “sistema di rintracciabilità”, conosce e accredita i fornitori del latte. E così, andando a ritroso nella filiera, si arriva agli allevamenti. Questi ultimi dovranno avere le informazioni previste per legge riguardo agli animali, ai mangimi ed eventualmente ai farmaci utilizzati. E così i mangimifici per le materie prime e le aziende agricole per le materie prime vegetali e i trattamenti agronomici utilizzati.
“From farm to fork”, dal campo alla tavola, è il motto che riassume in estrema sintesi il percorso di tracciabilità garantita degli alimenti.
Ovviamente solo una parte delle informazioni potenzialmente utilizzabili sono riportate sulle confezioni dei prodotti. Oggi però la tendenza e le richieste sono di aumentarne il numero, specie relativamente all’origine delle materie prime; infatti il luogo di trasformazione e confezionamento non sempre coincidono con quello d’origine degli alimenti. Le recenti novità che riguardano il latte e i suoi derivati rappresentano in tal senso un ulteriore sviluppo nella direzione della trasparenza totale di filiera.
A seguire un breve excursus su cosa è attualmente previsto per i prodotti di origine animale.
UOVA
Informazioni sull’origine del prodotto: su ogni uovo è stampigliato un codice alfanumerico: il primo numero identifica la tipologia di allevamento di provenienza: 0 (biologico) – 1 (all’aperto) – 2 (a terra) – 3 (in gabbia). Le successive due lettere indicano il Paese d’origine (es. “IT” per l’Italia). Gli ultimi 8 caratteri si riferiscono all’allevamento di produzione: i primi tre numeri identificano il Comune, le due lettere la Provincia, gli ultimi tre numeri la singola azienda. Le altre indicazioni, come la scadenza o le caratteristiche delle uova, sono invece riportate sulla confezione.
Deroga: gli allevamenti con meno di 50 galline ovaiole sono esonerati dalla stampigliatura delle uova, a condizione che nel punto vendita sia segnalato il nome e l’indirizzo del produttore.
LATTE
Dal 2004 in Italia è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine del latte o della “Zona di mungitura” per il latte fresco. Dal 19 aprile 2017 l’obbligo è stato esteso a tutte le altre tipologie di latte e ai prodotti lattiero caseari preimballati. E così sulle confezioni troviamo queste indicazioni:
- “Paese di mungitura”: Paese nel quale è stato munto il latte;
- “Paese di condizionamento o di trasformazione”: Paese nel quale il latte ha subito l’ultimo trattamento termico o l’ultimo processo sostanziale di trasformazione/lavorazione.
E’ possibile utilizzare l’indicazione “Origine:…..”, se il latte è stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese.
Qualora le fasi di mungitura o lavorazione abbiano coinvolto più Paesi Europei è consentito utilizzare le diciture “Latte di Paesi UE” o “latte condizionato/trasformato in Paesi UE”, oppure l’espressione “Paesi non UE” qualora siano interessati Paesi fuori dall’Unione Europea.
NB: essendo disposizioni definite dalla normativa italiana, non troveremo queste indicazioni sui prodotti fabbricati all’estero e destinati al mercato italiano. Per i formaggi DOP(denominazione origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), il loro disciplinare di produzione e la loro denominazione di vendita ne identifica automaticamente l’origine.
MIELE
Sulle confezioni di miele troviamo l’indicazione del Paese o dei Paesi in cui è stato raccolto il miele. Questa indicazione obbligatoria per legge è possibile venga integrata con un riferimento all’origine regionale (es. Piemonte) o addirittura territoriale o topografica (es. Langhe) nel caso il prodotto provenga interamente dall’origine indicata. Se il miele proviene da più Paesi è anche possibile trovare altre diciture: “miscela di mieli originari dell’Ue”, “miscela di mieli non originari dell’Ue” o “miscela di mieli originari e non originari dell’Ue”.
PRODOTTI DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA
Al momento dell’acquisto di pesci, molluschi e crostacei presso i punti vendita, sono presenti etichette o cartelli in prossimità dei prodotti che ne indicano: nome commerciale e scientifico, zona di provenienza, se pescati o allevati e, nel caso di prodotti pescati anche la modalità di cattura (ami, reti, palangari ecc). L’Organizzazione mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha suddiviso i mari della Terra in zone di pesca, attribuendo a ciascuna un codice identificativo, che viene utilizzato per definire l’origine dei prodotti pescati. Non essendo di facile interpretazione tale codice viene accompagnato da un’espressione, una carta o un pittogramma che lo rende più comprensibile al consumatore. Nei punti vendita è spesso presente una cartina che rappresenta i mari del mondo e la loro suddivisione in”zone FAO”e sottozone. Ad esempio la zona FAO 37 corrisponde a “Mediterraneo e Mar Nero”, la sottozona FAO 37.2.1 è il “Mar Adriatico centro settentrionale”e così via.
Nel caso di prodotti dell’acquacoltura invece è specificato il Paese in cui è avvenuto l’allevamento.
CARNE
In Europa è obbligatorio indicare in etichetta o apposito cartello in prossimità del prodotto sfuso l’origine delle carni fresche, refrigerate o congelate, bovine, suine, ovine, caprine e di volatili. Sulle confezioni possiamo trovare le seguenti indicazioni sull’origine, oltre a quelle facoltative:
- Il Paese di allevamento: “Allevato in….”
- Il Paese di macellazione: “Macellato in…”
Queste indicazioni possono essere sostituite dall’espressione “Origine:….”, quando le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato. Nel caso gli animali siano cresciuti in più Stati, vi sono dei criteri da rispettare per stabilire il Paese da indicare, che corrisponde a quello in cui l’animale ha trascorso la parte sostanziale della sua vita. Per le carni bovine deve essere indicato anche il Paese di nascita e quello di sezionamento delle carni, oltre ad un codice che identifica il singolo animale o il lotto di animali di provenienza.
Per le carni macinate è concesso utilizzare il termine “UE” o “non UE” in sostituzione del nome del Paese, quando le carni utilizzate siano o non siano state allevate/macellate in paesi dell’Unione Europea.
Nel settore carni molte informazioni sono dunque disponibili; restano per ora escluse le carni di coniglio, di cavallo e tutto il settore delle carni trasformate e dei salumi.
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NORMATIVA(principali norme di riferimento)
Uova: Reg. (CE) 1234_2007 – Reg. (CE) 589_2008 – DM_11_dicembre_2009
Latte: D.M. 27 maggio 2004 – D.M. 9 dicembre 2016
Miele: DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.179
Prodotti Ittici: Reg. (UE) 1379_2013
Carne: Reg. (CE) 1760 2000 – Reg. (UE) 1337 2013