Il cittadino comunitario ha diritto all’iscrizione al SSN quando:

• esercita in Italia un’attività lavorativa subordinata o autonoma;
• è familiare*, anche non comunitario, di un lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
• è familiare* di cittadino italiano;
• è in possesso dell’ “Attestato di soggiorno permanente” in Italia;
• è in possesso dell'”Attestato di regolarità” rilasciato dal Comune di residenza;
• è un disoccupato involontario, che abbia comunque lavorato in Italia, iscritto al Centro per l’Impiego o ad un corso di formazione professionale attinente l’attività precedentemente svolta;
• è titolare di uno dei seguenti modelli comunitari: E106/S1, E109/S1(o E37), E120/S1, E121/S1(o E33).

*Sono considerati familiari: il coniuge; i discendenti diretti, anche del coniuge, di età inferiore ai 21 anni o a carico; gli ascendenti diretti, anche del coniuge, a carico.

In allegato tabella riassuntiva.

Per i primi tre mesi di soggiorno in Italia i cittadini comunitari utilizzano – salvo i lavoratori stagionali – la TEAM. successivamente, o si iscrivono al SSN, se in possesso dei requisiti richiesti, oppure devono essere coperti da una polizza assicurativa, previa richiesta da presentare comunque al Comune per regolarizzare il loro soggiorno.

I cittadini comunitari domiciliati in Italia, di norma, non hanno diritto all’iscrizione al SSN ed utilizzano per i primi tre mesi la TEAM, salvo casi particolari da verificare di volta in volta con gli Uffici distrettuali “Assistenza estero”.

Per i cittadini comunitari residenti in Italia, ma domiciliati nel territorio della nostra ASL, si applicano le stesse procedure previste per i cittadini italiani domiciliati.

Per i cittadini comunitari non in possesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria è possibile l’iscrizione volontaria, previo pagamento di un contributo di € 387,34 valido per l’anno solare non frazionabile (dal 01/01 al 31/12 di ogni anno).

ASL CN2