Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 rappresenta l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n°101 in data 30.04.2008 suppl. ord. n. 108 ed è entrato in larga misura in vigore il 15.05.2008. È stato successivamente modificato con il D.Lgs. n°106 del 3.08.2009.
Le norme ivi contenute nel D.Lgs. 81/2008 attengono sia l’ambito del diritto penale che di quello civile.
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ha abrogato una serie di leggi tra cui: D.P.R. 547/55 Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro, D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, D.Lgs. 277/91 Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, D.Lgs. 626/94 Attuazione di varie direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, D.Lgs. 758/94 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, D.Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, D.Lgs 494/96 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, ecc.).
Il Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Le norme contenute nel Decreto Legislativo riguardano anche le persone che non sono direttamente dipendenti dell’azienda: lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori a domicilio, lavoratori a distanza, lavoratori autonomi, volontari che effettuano servizio civile, allievi di istituti di istruzione ed universitari, lavoratori somministrati, appaltatori.
Ne discende un quadro complessivo di soggetti interagenti, ciascuno con obblighi e responsabilità specifiche, ma con il compito comune di collaborare nel modo migliore per raggiungere i più alti risultati in termine di tutela dei lavoratori. Al fine di assicurare quanto sopra specificato è prevista apposita vigilanza svolta dall’Azienda Sanitaria Locale (tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – S.PRE.S.A.L.) e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel passaggio da un sistema basato essenzialmente sulla prevenzione di tipo tecnico assumono importanza fondamentale aspetti prima considerati secondari, come quelli della formazione, dell’informazione e del coinvolgimento attivo del lavoratore.
Un altro aspetto rilevante è quello della sostituzione della filosofia dell’adempimento puro e semplice con quello della responsabilizzazione. Con la nuova impostazione la responsabilità di individuare e valutare i rischi è trasferita al Datore di Lavoro (in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione dei Rappresentanti della Sicurezza) che esprime una scala di priorità nella tipologia di intervento alle quali i soggetti responsabili si devono attenere.
I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro si possono suddividere in:

  1. rischi per la salute di natura igienico ambientale
  2. rischi per la sicurezza e la salute di tipo trasversale
  3. rischi per la sicurezza di natura infortunistica

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

  • assenza di rischio di esposizione
  • presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa
  • presenza di un rischio di esposizione.

Da quest’opera di valutazione discenderà poi la decisione sulla scelta delle misure da adottare per eliminare o quantomeno ridurre i rischi ai lavoratori.
Si tratta di una grande innovazione che tra l’altro consente di introdurre nel tema della tutela della sicurezza condizioni non solo tecnologiche, ma anche organizzative e umane, di maggiore responsabilizzazione anche dal punto di vista legale introducendo un sistema sanzionatorio.
Tutte le contravvenzioni in materia prevedono pene detentive per i datori di lavoro, per i dirigenti, per i preposti e anche per i lavoratori.
Rigorose sono anche le norme su vendita, noleggio, concessioni in uso, locazione finanziaria di macchine, attrezzature ed impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

Potete scaricare il testo del  D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che rappresenta l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ASL CN2