Abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni

L’art. 50 della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 avente per oggetto “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” , ha previsto l’Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni.
La norma pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 – Supplemento ordinario n. 2 del 12 marzo 2015, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rimangono in capo alle aziende gli obblighi di tenuta del registro e di registrazione cronologica degli eventi infortunistici avvenuti.

Testo delle norma :
Art. 50.
(Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni)
1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
2. L’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l’eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.

ASL CN2