Normativa di Riferimento

Decreto Legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L’accesso civico

Semplice e generalizzato

Indicazioni operative

L’accesso civico semplice sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l’Asl ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del d.lgs. 33/2013 (cd. decreto Trasparenza”. – art. 5, comma 1, decreto trasparenza).
L’accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dall’Asl, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. – art. 5, comma 2, decreto trasparenza.

2. L’accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e l’Asl Cn2 ne dà attuazione anche attraverso il Regolamento adottato con deliberazione n. 2073 del 12.12.2007. Esso opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico generalizzato. L’accesso documentale è consentito soltanto da parte di chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. Quest’ultimo non è consentito per sottoporre l’Asl ad un controllo generalizzato.

3. Il diritto di accesso civico è riconosciuto, infatti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

4. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

5. L’istanza di accesso civico contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non richiede motivazione.

6. Non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative per scoprire di quali informazioni l’Asl dispone.

7. L’istanza di accesso civico può essere trasmessa all’Asl per via telematica secondo le modalità del Codice dell’Amministrazione Digitale, oppure a mezzo posta, o direttamente presso l’ufficio Protocollo dell’Asl Cn2.

8.L’istanza di accesso civico semplice è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dott. ssa Simona Annamaria Dalmasso.Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata alla S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali, come indicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito web istituzionale, che assegna la richiesta al Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale deve dare riscontro al richiedente l’accesso entro i termini previsti dal Regolamento approvato con Deliberazione n. 247 del 9.8.2017 e di seguito pubblicato.”

9. In caso di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale all’Ufficio per i procedimenti disciplinari per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al Direttore Generale, all’O.I.V. per l’attivazione di rispettivi procedimenti competenti in materia di responsabilità.

10. Per i termini del procedimento, le eccezioni relative all’accesso civico, le impugnazioni si rimanda alla specifica normativa (d.lgs. 33/2013, Linee Guida predisposte dall’Anac con determinazione n. 1309 del 28.12.2016).

ASL CN2