La S.S. Medico Competente svolge le funzioni previste dall’art. 25 D.Lgs 81/2008 – e precisamente:

–         collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale

–         programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del d.lgs 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

–         istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia

–         consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso

–         consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione

–         invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

–         fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

–         informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

–         comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

–         visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

–         partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

–         comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 d.lgs 81/2008 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto d.lgs 81/2008.

Il Medico Competente inoltre:

–         effettua nei tempi e nei modi stabiliti le comunicazioni di cui all’art. 40 del d.lgs 81/2008

–         svolge la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs 81/2008

–         partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 d.lgs 81/2008

Il Medico Competente, in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs 81/2008, svolge la propria attività secondo quanto stabilito dall’art. 39 del medesimo Decreto.

Responsabile: Dott.ssa Silvia Amandola
Ubicazione: Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” –  Strada del Tanaro 7 – Verduno (CN)
Telefono: 0171 1408943 – 8296
E-mail: samandola@aslcn2.it
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30

ASL CN2