1. Presidi socio-sanitari (residenziali e semiresidenziali): modelli per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e per le relative rettifiche/volturazioni

DI SEGUITO la modulistica per la presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazioni e per la volturazione/rettifica di autorizzazioni rilasciate a presidi socio-sanitari (residenziali e semi-residenziali).

DI SEGUITO anche elenco dei casi in cui occorre richiedere una rettifica del titolo autorizzativo.

PER LA NORMATIVA di riferimento si rinvia al seguente link: http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

2. Presidi socio-sanitari (residenziali e semiresidenziali): modelli per ottenere l’accreditamento e per le relative rettifiche

DI SEGUITO la modulistica per la presentazione di istanze per l’accreditamento di strutture socio-sanitarie autorizzate al funzionamento

3. Nidi in famiglia

E’ UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER L’INFANZIA, ovvero un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una alternativa ai servizi tradizionali (nido, micro-nido e sezioni primavera), con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione.

E’ rivolto ai bambini da 3 a 36 mesi. Il numero massimo di bambini ospitati non può essere superiore a  5.

I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 28-7693 del 12/10/2018, riportata a seguire.

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ NON È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE ma a Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)  da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui l’attività medesima ha sede come indicato nella  D.D. 22 ottobre 2018, n. 1180, anch’essa riportata a seguire.

L’A.S.L. CONTROLLA IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO attraverso la Commissione di Vigilanza Tel. 0173-316 939 – fax: 0173-316480 –  pec:  aslcn2@legalmail.it

A SEGUIRE la normativa di riferimento ed il modello di segnalazione certificata di inizio  attività.

 

 

4. Centro di Custodia Oraria (Baby Parking)

E’ UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-RICREATIVO che accoglie minori da 13 mesi a 6 anni, ed è destinato a favorirne la socializzazione. Eccezionalmente il servizio può ospitare lattanti. Il numero massimo di bambini ospitati non può essere superiore a 25 e la permanenza degli stessi non può superare le 5 ore continuative. I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660 di seguito allegata. Il personale in servizio nel BABY PARKING deve possedere i titoli professionali di cui all’art. 4, comma 1, Allegato A, della Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2003 n. 28-9454, e s.m.i.ovvero dalla Deliberazione di Giunta Regionale 20-6732 del 25 novembre 2013 (allegata). Nel BABY PARKING possono essere distribuiti pasti alle bambine ed ai bambini, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 31-5660/2013. L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DELL’A.S.L. A seguire il fac-simile di domanda di autorizzazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. CN2: Tel. 0173-316939 – fax 0173-316480 e-mail aslcn2@legalmail.it.

5. Asili nido e micro nidi

ASILO-NIDO: è un servizio rivolto ai bambini da 0 a 3 anni con finalità di socializzazione ed educazione; la permanenza dei bambini è illimitata nell’arco della giornata ed è in funzione degli orari di funzionamento del servizio. L’Asilo nido si caratterizza per avere una capacità ricettiva da un minimo di 25 ad un massimo di 75 minori.

I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO sono stabiliti dalla LEGGE REGIONALE 15.01.1973 n. 3 “Asili nido – Criteri generali per la costruzione, l’impianto e la gestione e il controllo degli asili-nido comunali” e dalle Linee guida per la progettazione di un asilo nido (le cui disposizioni non hanno valore normativo, ma costituiscono un ausilio per la progettazione ottimale di un asilo nido), allegate.

Il personale in servizio nell’ASILO NIDO deve possedere i titoli professionali di cui al CAPO IV “PERSONALE” della L.R. 3/1973 (per le figure professionali citate dalla normativa, non più esistenti, si suggerisce di fare riferimento all’elencazione prevista per il sevizio di micro-nido).

Nell’ASILO NIDO possono essere distribuiti pasti alle bambine ed ai bambini, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

MICRO-NIDO: è un servizio con finalità e caratteristiche identiche a quelle dell’asilo-nido se ne differenzia unicamente per la capacità ricettiva che arriva ad un massimo di 24 bambini.

I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO sono stabiliti dalla allegata D.G.R. 20-6732 del 25 novembre 2013 “Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi del servizio alla prima infanzia denominato micro-nido”.

Il personale in servizio nel MICRO NIDO deve possedere i titoli professionali di cui all’art. 4 dell’allegato A della D.G.R. 20-6732/2013.

Nel MICRO NIDO possono essere distribuiti pasti alle bambine ed ai bambini, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ASILO NIDO E DI MICRO NIDO È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DELL’A.S.L.

A seguire il fac-simile di domanda di autorizzazione e lo schema orario del personale che deve essere garantito.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. CN2: Tel. 0173-316939 – fax 0173-316480 e-mail aslcn2@legalmail.it.

6. Sezioni Primavera

SEZIONI PRIMAVERA: è un servizio socio-educativo integrativo realizzabile esclusivamente presso asili nido, micro nidi e scuole dell’infanzia che accoglie minori da 24 a 36 mesi. La sezione ha una capacità ricettiva massima di 20 bambini.

I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO sono stabiliti dalla D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

Il personale in servizio nella Sezione Primavera deve possedere i titoli professionali di cui al Art. 5 – Allegato A – D.G.R. n. 2/2008

Nella SEZIONE PRIMAVERA possono essere distribuiti pasti alle bambine ed ai bambini, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SEZIONE PRIMAVERA È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DELL’A.S.L.

A seguire il fac-simile di domanda di autorizzazione e lo schema orario del personale che deve essere garantito.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. CN2: Tel. 0173-316939 – fax 0173-316480 e-mail aslcn2@legalmail.it.

7. Centri e servizi vacanza per minori

Si informano gli interessati ad avviare nel periodo estivo centri vacanza per minori che l’art. 17 della Legge Regionale n. 3 dell’11 marzo 2015 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” ha introdotto nuove norme finalizzate a semplificare l’iter amministrativo.
Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.
Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
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Per l’anno 2023  valgono le disposizioni di cui alla allegate D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 e della successiva D.G.R 16-5072 del 20.8.2022.
L’avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto legale rappresentante dell’impresa/ente che conduce come titolare l’attività, di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), da trasmettere al Comune in cui ha sede il servizio che provvederà al successivo inoltro all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (ASL CN 2 Commissione di Verifica Vigilanza e Valutazione dell’appropriatezza – indirizzo pec: aslcn2@legalmail.it)
La segnalazione certificata di inizio attività suddetta, redatta sul modello approvato con la D.D. 411 del 18/5/2018, deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e da un programma di massima dell’attività.
Qualora venga attivato un Centro di vacanza che preveda attività di ristorazione che necessiti quindi di presentazione di SCIA ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, sarà altresì necessario presentare la relativa SCIA secondo le indicazioni dell’allegato 2 della DD 392 del 17/5/2019, da trasmettere unitamente alla precedente.
Dove rivolgersi :per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Commissione di Verifica Vigilanza e Valutazione dell’Appropriatezza dell’ASL CN2 tel. 0173.316939

8a. Presidi sociali per minori di tipologia gruppo appartamento ed accoglienza comunitaria. Procedimento autorizzativo

A) La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 43-8952 ad oggetto “Strutture residenziali per l’autonomia per l’accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 Dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58-1707 del 6 luglio 2015” ha previsto che sia necessario autorizzare al funzionamento le strutture Gruppo Appartamento (G.A) ed Accoglienza Comunitaria (A.C), in sostituzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Con successiva DGR 3-210 del 30/8/2019 è stata prorogata la tempistica per adeguarsi alle indicazione della citata DGR 43-8952 del 16/5/2019.

Tale modalità si applica ai:

  • Gruppo appartamento
  • Accoglienza comunitaria

In questo caso la modulistica da utilizzare è quella indicata al punto 1 della presente sezione (istanza per autorizzazione presidi).

8b. Presidi sociali per minori di tipologia pensionato integrato. Procedimento autorizzativo

B) Con la Determina Direttoriale – Direzione Coesione Sociale – n. 149 del 5 marzo 2015 (allegata) ad oggetto: “Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa alle strutture per l’autonomia ai sensi della D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 “Approvazione delle tipologie e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca DGR n. 41-12003 del 15.03.2004” la Regione Piemonte ha approvato:

–  il modello di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività

–  il modulo A “Dichiarazione asseverata di conformità tecnica”

con riguardo ai presidi per minori rientranti nelle seguenti tipologie

–  Pensionato integrato

Tali presidi sono destinati ad accogliere persone con una significativa capacità di autogestione che necessitano di un sostegno di minore intensità finalizzato ad agevolare l’acquisizione della completa autonomia di gestione della propria vita.

In relazione alle funzioni svolte ed alla tipologia degli ospiti, i presidi sopracitati non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento ma all’obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Essi debbono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 (allegata).

Tale SCIA deve essere fatta al Comune sul cui territorio si intende dare avvio all’attività; il Comune, entro 8 giorni dalla presentazione della SCIA, dovrà, quindi, provvedere alla trasmissione della stessa e dell’eventuale documentazione ad essa allegata alla Commissione di Vigilanza dell’ASL CN2, affinché quest’ultima possa esercitare le funzioni di vigilanza che le competono.

9. Modello autocertificazione

ASL CN2