Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari

L’Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali è rilasciata dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, il legale rappresentante dell’impresa commerciale, dovrà presentare apposita istanza al Sindaco del Comune ove è ubicato l’esercizio o il deposito stesso, utilizzando l’apposito modulo (Domanda per il rilascio di autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) ed allegando la documentazione specifica richiesta. L’interessato invierà inoltre, per conoscenza, copia di tutta questa documentazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente per territorio, organo demandato alla verifica dell’idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario.
Il rilascio dell’Autorizzazione da parte del Sindaco avverrà previa acquisizione del parere espresso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
Procedura analoga dovrà essere seguita in caso di modifica significativa di locali ed impianti già autorizzati utilizzando il relativo modulo
(Domanda per la modifica significativa locali/impianti nell’ambito di attività già autorizzata per il deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti).

Centri di vacanza per minori – Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti

Decreto Legislativo 32/2021 – Nuove tariffe

ATTENZIONE ! INFORMAZIONE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n.32 ” Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 ai sensi dell’art.12 comma 3 lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n.117″, a partire dal 01 gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs.194/08 non saranno più applicate e ci saranno delle variazioni in merito alle modalità e alle quote di versamento della tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari.
Per quanto riguarda la Sez.6 dell’All.2 del D.Lgs.32/2021, l’OSA dovrà inviare all’ASL l’autodichiarazione prevista dal modulo 6 dell’All.4 del D.Lgs.32/2021; sarà l’ASL ad applicare la tariffa e ad emettere la richiesta di pagamento.

I versamenti richiesti dall’Asl potranno essere effettuati:

su  C.C.P. DA UTILIZZARE SOLO PER PAGAMENTI SOMME AI SENSI DEL   D.LGS  32/2021

Conto Corrente Postale n° 96340211

IBAN collegato IT31U0760110200000096340211

Intestato a ASL CN2 Alba Bra – Dipartimento Prevenzione

indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare, l’attività esercitata e precisando nella causale: D. Lgs.  32/2021 – anno di riferimento – SIAN

Esportazione alimenti all’estero

In questa sezione è disponibile il modello per la presentazione dell’istanza certificazione sanitaria per l’esportazione di alimenti in Stati esteri (fuori Unione Europea).
Le ditte registrate presso l’ASL CN2 che necessitano di una certificazione sanitaria di accompagnamento della merce di natura alimentare per l’esportazione in Paesi ubicati al di fuori del territorio della UE, possono richiederlo preventivamente al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL CN2 utilizzando l’allegato modello “Richiesta certificato esportazione”.
Le ditte registrate presso l’ASL CN2 che commercializzano prodotti alimentari a ditte terze ubicate presso altre ASL, le quali a loro volta intendono esportare tali prodotti all’estero, possono richiedere al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL CN2 l’ “Attestazione sanitaria” relativa alla loro attività, utilizzando l’allegato modello “Richiesta Attestato Ditta”.

Fitofarmaci

Preso atto  della DGR n. 26-3513 del 9 luglio 2021  entrata  in vigore dal 14.08.2021, si segnala che da tale data, in applicazione di quanto previsto all’allegato A, punti 7.1.4 e 7.2.2. della deliberazione stessa, il Settore regionale ” A1712C – Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo” assumerà la competenza per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Manifestazioni temporanee

Sono disponibili da scaricare le Linee Guida e i nuovi modelli di SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) predisposti dalla Regione Piemonte per le manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.).

Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche e relativa: Comunicazione negozi mobili

  1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere trasmessa, per il tramite del SUAP, all’ASL dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, all’ASL dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente). Nel caso in cui l’impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all’impresa stessa) allocati in Comuni di ASL diverse, la notifica viene presentata al SUAP dove ha sede il laboratorio e il SUAP provvede a trasmettere la notifica ad entrambe le ASL per la registrazione.

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà trasmessa al SUAP dove l’impresa ha la sede legale (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l’attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.

  1. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica previste per gli esercizi in sede fissa.

 

 Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche.

Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare direttamente alle ASL, utilizzando il modello “Allegato 3” ogni negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita/somministrazione di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione. Pertanto, l’Allegato 3 deve essere trasmesso contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” approvato con DGR 2 ottobre 2017, n. 28-5718. L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

L’OSA è tenuto a comunicare l’acquisto/il noleggio di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente segnalato.

L’OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo, per ogni negozio mobile, l’indicazione delle caratteristiche tecniche del mezzo.

Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Reg. (UE) n. 210/2013, che producono germogli

Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di produzione di germogli.

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

  • dal Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  •  dal Regolamento (UE) n. 208/2013 dell’11.03.2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli ed i semi destinati alla produzione di germogli;
  •  dal Regolamento (UE) n. 209/2013 dell’11.03.2013 che modifica il Reg. (CE) 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli;
  • dal Regolamento (UE) n. 210/2013 dell’11.03.2013 sul riconoscimento, a norma del Reg. (CE) 852/2004 degli stabilimenti che producono germogli.
  1. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

  1. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

 

Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per l’attività di attività di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi

1. Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento, in funzione dell’attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti:

– dai Regolamenti (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
– dalle specifiche normative di settore (DPR 514/1997, D.M. 5/2/1999, Reg. (CE) 1332/2008).

2. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvederà a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

3. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per l’attività di produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali

Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento, in funzione dell’attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti:

  1. dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  2. dalle specifiche normative di settore (Reg. (UE) 609/2013; D.L.vo 111/1992; Dir. 2002/46/CE, attuata dal D.L.vo 169/2004; Reg. (CE) 1925/2006; Dir. 2006/141/CE e s.m.i. e Reg. (UE) 127/2016; Dir. 2006/125/CE; Dir. 99/21/CE e Reg. (UE) 128/2016; Dir. 98/8/CE; ecc..

Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

  1. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Attenzione!

D.Lgs.32 2021 – Nuove tariffeper le autorizzazioni, per il riconoscimento, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti.

  1.                         Nota della Regione Piemonte – Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021
  2.                        Allegato 2 – Sezione 8 – Tariffe per il riconoscimento e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER LA REGISTRAZIONE E PER L’AGGIORNAMENTO ( SEZ.8 ALL.2 D.Lgs.32/2021) DOVUTA DAGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL CN2 ( SIAN )

La tariffa forfettaria prevista dal D.Lgs.32/2021 All.2 Sez.8 per la registrazione e per l’aggiornamento è pari a € 20,00 il codice obbligatorio per i versamenti COD. 7230.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  •  direttamente agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via Vida, 10 – Alba;
  •  tramite bollettino sul  c.c.p. n° n.11769122  intestato ad A.S.L.CN2 Via Vida, 10 12051 Alba;
  • tramite  IBAN IT89X0306922540100000300027 INTESA SAN PAOLO Filiale di Alba, Viale Vico 5 Intestato a ASL CN2 Alba Bra

La CAUSALE deve essere riportata obbligatoriamente, così come segue:
TARIFFA PER REGISTRAZIONE /AGGIORNAMENTO D.Lgs.32/2021 –  
LA COPIA FOTOSTATICA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ASL  TRAMITE IL SUAP DI RIFERIMENTO DELL’OSA.

Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

  1. Gli operatori del settore alimentare trasmettono, per ciascun stabilimento, i moduli “Scheda anagrafica”, “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”  Allegato A  e, se pertinenti, i moduli “Comunicazione per il subingresso in attività” e/o “Cessazione o sospensione temporanea di attività”, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente, che deve valutare la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 160/2010, e provvedere contestualmente a trasmetterla per la registrazione:
    1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
    2. alla/e ASL dove hanno sede i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche;
    3. all’ASL dove ha sede legale l’impresa per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi o l’intermediazione), fermo restando quanto specificato all’ art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
    4. Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.

Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione, l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.

Nei casi di affitto dello stabilimento la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l’attività.

La presentazione telematica nei modi di legge al SUAP competente territorialmente assolve l’obbligo previsto dall’art. 6 del Reg. (CE) 852/04 e conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse ed eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell’ASL (o da parte di altri Enti) per via telematica al SUAP, e da quest’ultimo trasmessi all’OSA.

Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale.

Per procedere ad una classificazione del rischio tenendo conto, per quanto possibile, della tipologia dell’attività svolta nonché delle caratteristiche dei singoli stabilimenti, al fine del controllo ufficiale, risulta necessario che l’operatore del settore alimentare (OSA) comunichi all’ASL, per ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo, alcuni elementi aggiuntivi ad integrazione di quanto contenuto nell’”Allegato  A – Notifica sanitaria”.

La trasmissione di questi dati si rende necessaria, tra l’altro, per verificare l’obbligo di pagamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo n.32 del 2 febbraio 2021.

Pertanto,  contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione art. 6 Reg. (CE) 852/2004”,  deve essere trasmesso all’ASL territorialmente competente l’Allegato 2 – Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale.

Sono esentati dall’invio di tale modello esclusivamente gli operatori del settore alimentare che producono esclusivamente prodotti primari.

L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

 

Raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati.

L’art. 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati” prevede che la vendita dei funghi freschi spontanei sia soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei da parte dell’ASL all’identificazione delle specie fungine commercializzate. L’articolo 19 della Legge n. 241/90 prevede che ogni atto di autorizzazione, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge, o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.
L’autorizzazione prevista al citato articolo 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 non rientra tra i casi di esclusione dall’applicazione della norma, pertanto anche l’autorizzazione prevista dal DPR n. 376/1995 é sostituita da una SCIA, da trasmettere tramite il SUAP al Sindaco.
Pertanto al fine della semplificazione delle diverse segnalazioni, per ottemperare a quanto disposto dall’art. 2 del DPR n. 376/95, nel caso della commercializzazione di funghi freschi spontanei,   coloro che sono soggetti sia alla notifica sanitaria sia agli obblighi previsti dall’art. 2 del DPR 376/95 possono trasmettere la notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 corredata dalla modulistica di cui all’allegato 6 della Determinazione Dirigenziale n. 362 del 31.05.2017 e dalla documentazione prevista dalla determinazione medesima.

L’allegato 6 deve essere trasmesso, da parte del SUAP, anche al Comune perché la vendita dei funghi freschi epigei spontanei, in applicazione del DPR 376/95, deve essere segnalata anche al Sindaco.

        

ASL CN2