1- Modulistica Covid-19

Amianto – Rimozione da privato cittadino

La presenza nelle civili abitazioni di manufatti di piccole dimensioni contenenti amianto sovente induce i proprietari a rimuoverli o a raccoglierli con modalità non corrette, per evitare i costi derivanti dagli obblighi normativi in vigore, esponendo così loro stessi, eventuali persone presenti e comunque l’ambiente in generale al rischio amianto.

Le problematiche sopra riportate comportano la necessità di regolamentare le modalità di rimozione e di raccolta da parte dei privati cittadini di piccole quantità di materiali contenenti amianto, mediante la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico dei detentori, nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, la Regione Piemonte, con D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (B.U.R.P. n. 52 del 24/12/2013) ha approvato le indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini ed il modello di dichiarazione che deve essere preventivamente presentata al SISP.

Amianto – Segnalazione

Ai sensi dell’art 9 della Legge Regionale 30/2008 i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto comunicano tale presenza all’ASL con le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 58-4532 del 29/12/2016.

Amianto – Segnalazioni/esposti per materiali contenenti amianto

La Regione Piemonte, con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (pubblicata sul B.U. 31 gennaio 2013, n. 5) ha disciplinato il procedimento denominato “Gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici”.

In considerazione delle problematiche ambientali e sanitarie connesse alla presenza negli edifici di manufatti contenenti amianto è necessario l’intervento, ciascuno per le proprie competenze, di diversi soggetti istituzionali operanti in base alle specifiche competenze:

• Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale del Comune, cui spetta la ricezione delle segnalazioni e l’assunzione degli eventuali provvedimenti

• L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), Ente preposto alla tutela dell’ambiente e responsabile del procedimento per la valutazione delle coperture in cemento-amianto, ai sensi della D.G.R. 17-11422 del 18/05/2009.

• L’ASL, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e, nello specifico, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), cui competono rispettivamente la tutela della salute pubblica e la tutela dei lavoratori.

Avvio Attività Centri Estetici – Acconciature

La normativa attuale (D.P.R. n. 160 del 7/9/2010) prevede che ogni operatore che intenda avviare un’attività di estetica o acconciature invii allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale comunicazione, reperibile presso il S.U.A.P., deve essere integrata da un’autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico – sanitari di locali, impianti ed apparecchiature. La SCIA deve essere presentata anche nel caso di cambio di titolarità /ragione sociale, variazione significativa (con modifiche di struttura o di tipologia di attività) o cessazione di attività. Nel caso di attività di tatuaggio e piercing o di utilizzo di apparecchiature a raggi U.V. , le rispettive normative regionali prevedono l’invio di una specifica notifica all’A.S.L. corredata da documentazione tecnica.

Avvio Attività Ricettive (Alberghi, case vacanza, affittacamere, agriturismi, ecc. )

L’avvio di attività ricettive è soggetto alla preventiva trasmissione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (nel caso di attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale, la segnalazione deve essere inviata al Comune). Il SUAP, ricevuta la segnalazione certificata di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, sempre in via telematica, al Comune e all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. La SCIA deve essere presentata anche nel caso di cambio di titolarità /ragione sociale, variazione significativa (con modifiche di struttura o di tipologia di attività) o cessazione di attività. Devono essere assicurati i requisiti igienico – sanitari, tecnici ed organizzativi previsti per le varie tipologie ricettive. La Regione Piemonte ha inserito sul proprio portale, a cui si rimanda, le specifiche informazioni e la relativa modulistica.

Certificato sanitario per estradizione salma

Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali

Trasporto cadavere da e per l’estero: procedura

Occorre distinguere tra i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D.1/7/1937 n.1379) e paesi aderenti ( Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep.Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire)
Convenzione con Città del Vaticano ( R.D. 16/6/1938 n.1055 )
Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra

Trasporti in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
È necessario il certificato dell’Asl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l’ Asl deve dichiarare l’osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Trasporto in paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
È necessario il certificato dell’Asl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento)

Istanza autorizzazione carro funebre e ambulanza

Certificato idoneità ambulanza
La D.G.R. 11 giugno 2007 n. 45-6134 prevede che:
Ogni autoambulanza, prima della sua messa in servizio, deve essere sottoposta a visita ispettiva per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria dal competente Servizio della Azienda Sanitaria Locale della sede indicata sulla Carta di Circolazione dell’ambulanza stessa.
Il certificato di idoneità sanitaria, in analogia a quanto disposto dal Ministero Trasporti circa la revisione annuale delle autoambulanze, ha validità annuale a far data dalla visita ispettiva e deve essere conservato in originale a bordo dell’autoambulanza.
Altresì il certificato di idoneità sanitaria non può essere rilasciato se l’autoambulanza non è in regola con la revisione periodica annuale ai sensi del Codice della Strada.
L’idoneità sanitaria dell’autoambulanza viene sospesa con il ritiro del certificato di idoneità sanitaria da parte del personale sanitario addetto alla prevenzione e vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali, qualora in sede di sopralluogo venga accertata una o più violazioni alla dotazione strumentale e/o ai requisiti strutturali dell’autoambulanza medesima.

Autorizzazione carro funebre
Art. 20 D.P.R. 10/9/90 n. 285
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
La certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri di cui agli articoli 20 e 21 DPR 285/90 sono abrogati dalla Legge Regione Piemonte n. 15 del 25/06/2008. Tale documento viene rilasciato ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

Parere per autorizzazioni varie

In questa sezione è disponibile il modello di istanza per il  rilascio di pareri per idoneità locali da adibire ad aule per corsi di formazione e il modello per le istanze di parere relative a cose/locali/ situazioni.

 

Richiesta certificato di idoneità abitativa

Nell’ambito delle procedure volte al rilascio del permesso di soggiorno e stipula di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, è previsto l’obbligo, da parte dei soggetti interessati, di acquisire presso il Comune o l’A.S.L. una certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio di residenza o la capienza dello stesso (numero massimo di persone ospitabili all’interno). Questo Servizio effettua sopralluoghi allo scopo, previa presentazione di apposita istanza, corredata da documentazione relativa ai locali di abitazione (planimetria, possesso di certificazione di abitabilità / idoneità degli impianti tecnici). Ai fini del rilascio del certificato, possono essere impartite prescrizioni volte alla messa a norma dei locali e degli impianti. Il procedimento è soggetto al versamento dei diritti sanitari.

Segnalazioni di inconvenienti che possano interessare la salute pubblica

Nell’ambito delle attività del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica vi è l’accertamento degli inconvenienti che possano determinare problematiche alla salute della popolazione, l’individuazione delle relative cause e  l’eventuale  proposta di provvedimenti alle Autorità competenti al fine di  eliminare o ridurre i rischi sanitari.  Qualora tali situazioni coinvolgano una pluralità di individui, quindi sia chiaro l’interesse pubblico alla conoscenza e soluzione  del fenomeno, è possibile inoltrare una segnalazione all’Autorità Sanitaria  (Sindaco territorialmente competente) ed a questo Servizio per le verifiche di competenza.  E’ sempre raccomandata la sottoscrizione dell’esposto con indicazione delle generalità ed eventuale recapito telefonico del mittente al fine di poter acquisire direttamente dall’esponente eventuali ulteriori informazioni e poter così effettuare con maggior efficacia  gli accertamenti di competenza. 

Segnalazioni di inconvenienti igienico – sanitari su richiesta dei privati

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha, tra le proprie finalità, il miglioramento delle condizioni abitative ed in generale dei luoghi di vita: talvolta, nell’ambito dei rapporti di vicinato, hanno origine contenziosi per inconvenienti igienico – sanitari  che possono determinare fastidio, molestia fino a possibili conseguenze sulla salute delle singole persone.  Premesso che molte situazioni sono riconducibili a norme di carattere civilistico ed esulano dalle competenze del servizio sanitario,  questo Servizio, a richiesta degli interessati, può effettuare sopralluoghi e valutazioni per attestare le condizioni igieniche o lo stato  dei luoghi e/o impianti. Essendo tale tipo di intervento attuato nell’interesse esclusivo dei privati, al richiedente spetta il pagamento della prestazione a titolo di diritti sanitari come previsto dal vigente tariffario regionale (D.G.R n. 42-12939 del 5 luglio 2004)

ASL CN2