Autorità Competenti

Il Controllo Ufficiale e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari sono demandati alle diverse Strutture del Dipartimento di Prevenzione.

Per l’esecuzione dei Controlli Ufficiali, con Deliberazione n. 653 del 12/11/2021, è stata attribuita la funzione di Autorità Competente al Direttore della S.C. SIAN (Igiene Alimenti e Nutrizione), ai Responsabili delle SSD Servizio Veterinario AREA A (Sanità Animale), AREA B (Igiene degli Alimenti di Origine Animale) e AREA C (Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche).

Diritti Sanitari – DLgs. n. 32 del 2 febbraio 2021

Il DLgs. n. 32 del 2 febbraio 2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali allo scopo di garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e benessere animale.
Nasce dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. Il DLgs 32/2021 è entrato in vigore il 01/01/2022 e sostituisce il DLgs 194/2008.

Per quanto concerne il Servizio Veterinario gli stabilimenti soggetti al pagamento e le relative tariffe sono descritte nell’Allegato 2 suddiviso in 5 Sezioni:
– Sezione 1: tariffe per controlli ufficiali nei macelli
– Sezione 2: tariffe per controlli nei laboratori di sezionamento
– Sezione 3: tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina
– Sezione 4: tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte
– Sezione 5: tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura
Competono in particolare al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Servizio Veterinario di Area B) gli stabilimenti che rientrano nella Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3 e Sezione 5 per le attività di riferimento.

La Sezione 6 dell’Allegato 2 del DLgs 32/2021 identifica alcuni stabilimenti soggetti a tariffe forfettarie annue che sono di competenza del Servizio Veterinario di Area B, il cui importo è quantificato a seconda del livello di rischio (basso, medio, alto) ed è stabilito sulla base dei controlli ufficiali effettuati. La Sezione 6 non si applica agli stabilimenti che ricadono nelle condizioni esplicitate nel Modulo 6 (autodichiarazione). La mancata trasmissione a questo Servizio dell’autodichiarazione entro il 31 gennaio comporta l’applicazione della tariffa prevista dall’Allegato 2, Sezione 6 del DLgs 32/2021.

Il DLgs 32/2021 norma anche le tariffe per le attività ufficiali in caso di esportazione, le ispezioni effettuate fuori dal macello per l’autoconsumo e per animali soggetti ad attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, le tariffe per il riconoscimento, la registrazione e i relativi aggiornamenti degli stabilimenti, le ispezioni per macellazioni speciali d’urgenza fuori dal macello e le tariffe per altre autorizzazioni. Inoltre, è disposto che l’importo delle analisi soggette a pagamento effettuate e tariffate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta vengano incluse nelle bollette emesse da questo Servizio per conto del quale sono raccolte le somme.

Estinzione delle contravvenzioni ex art. 132 quater co. L.283/1962. Novità introdotte dal D,Lgs 150/2022 – Applicazione in materia di sicurezza alimentare

Macellazione di suini a domicilio

E’ consentita agli allevatori, ai sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo del 02.02.2021
n.27, la macellazione in azienda per il consumo privato familiare di un massimo di 4
suini l’anno, previa comunicazione al Servizio Veterinario area B dell’ASL CN2 e
prelievo per esame trichinoscopico.

“Visto il perdurare dell’emergenza PSA, la visita veterinaria per le macellazioni a domicilio di suini sarà gratuita ed obbligatoria per TUTTI gli animali macellati (Nota reg. prot. n. 1439/A1409B del 14.01.2022: Peste Suina Africana indicazioni operative – All. 5)”

Macellazione ovicaprini a domicilio

E’ consentita agli allevatori, ai sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo del 02.02.2021 n.27, la macellazione in azienda per il consumo privato familiare di un massimo di 6 ovicaprini, di età inferiore ai 12 mesi, nel corso dell’anno, previa comunicazione al Servizio Veterinario area B dell’ASL CN2.

Dal 01/01/2022 è stato stabilito dal DLgs 32/2021 che il prezzo per la per le macellazioni a domicilio è di 15 euro con la maggiorazione di 5 euro per ogni capo visitato successivo al primo. I versamenti sui conti correnti di questa ASL devono riportare la dicitura anche in forma abbreviata “Tariffa forfettaria per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in casi di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta”.

Macellazione presso macelli per consumo familiare

E’ consentita ai privati cittadini la macellazione – esclusivamente per consumo familiare – presso macelli autorizzati di un numero massimo di:
2 capi/anno di bovini,
2 capi/anno di equini,
4 capi/anno di suini,
6 capi/anno di ovicaprini

Si allegano:

  • le istruzioni alla macellazione per consumo familiare;
  • comunicazione macellazione ad uso familiare + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 1);
  • nota Regione Piemonte del 10/06/2021;
  • nota Regione Piemonte del 23/07/2018.

 

Notifica attività registrate

La modulistica da utilizzare nella procedura di inizio attività commerciali e assimilate (nonché sub ingresso, sospensione/cessazione) e attività edilizia è stata modificata, uniformata e standardizzata a livello nazionale.

A partire dal 20 ottobre 2017 la notifica delle attività soggette a registrazione ai sensi del Reg. CE/852/2004 è da effettuarsi utilizzando il Modulo Allegato A  fornito con la DGR 2 ottobre 2017      n° 28-5718 e seguendo le istruzioni previste nell’Allegato B. Gli importi dovuti dagli operatori del settore alimentare (OSA) ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione sono riportati nell’Allegato C.

All’ASL competente per territorio, l’allegato A dovrà pervenire, per il tramite del SUAP, unitamente  alla ”scheda anagrafica” e ad ogni altra scheda prevista fornita dagli stessi Sportelli del SUAP e secondo le informazioni di quest’ultimi e comunque reperibili sul sito regionale agli indirizzi: http://www.regione.piemonte.it/commercio/
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/   

Contestualmente alla trasmissione di quanto sopra specificato, l’OSA dovrà inviare direttamente all’ASL, all’indirizzo di posta certificata aslcn2@legalmail.it, la modulistica prevista dalla D.D. 30 ottobre 2017 n° 673 riferita alla comunicazione dei dati aggiuntivi dell’impresa ai fini del controllo ufficiale:

  • Allegato 2 : “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare ai fini del controllo ufficiale” per Avvio attività/Modifica della tipologia di attività;
  • Allegato 3 “Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati nelle aree pubbliche” per attività svolta su area pubblica.

L’Allegato 1 fornisce, inoltre, le “Indicazioni operative”.

Dal 01/01/2022 è stabilito dal DLgs 32/2021 che il prezzo per la notifica o l’aggiornamento della pratica di una attività registrata è di 20 euro. I versamenti effettuati sui conti correnti di questa ASL dovranno riportare la dicitura “Tariffa forfettaria per la registrazione e per l’aggiornamento”

Riconoscimento comunitario stabilimenti – alimenti di origine animale (Area B)

L’Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.) che intende produrre trasformare e distribuire alimenti sotto il proprio controllo deve soddisfare i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti
si caratterizzano per essere incentrati principalmente sull’igiene dei processi produttivi al fine di garantire la sicurezza alimentare. I Regolamenti CE 852/04 e 853/04 prevedono che gli OSA immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti rispondenti ai requisiti dettati dai Regolamenti medesimi riconosciuti dall’autorità competente (la Regione Piemonte per tramite delle ASL). Il riconoscimento comunitario per stabilimenti di produzione e trasformazione alimenti di origine animale ai sensi del Reg. CE 853/2004 è indispensabile per le seguenti attività:

Deposito frigorifero autonomo – CS
Impianto autonomo di riconfezionamento – RW
Mercato all’ingrosso – WM
Macello – SH
Laboratorio di sezionamento – CP
Centro di lavorazione selvaggina – GHE
Stabilimento per carni macinate – MM
Stabilimento per preparazioni di carni – MP
Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM
Impianto di lavorazione (trasformazione carni) – PP
Centro di depurazione – PC Molluschi bivalvi vivi
Centro di spedizione – DC Molluschi bivalvi vivi
Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP
Impianto di trasformazione (prodotti della pesca) – PP
Mercato ittico – WM
Impianto collettivo aste – AH
Impianto prodotti pesca separati meccanicamente
Cosce di rana e lumache; Stabilimento di trasformazione –PP
Stabilimento di macellazione: rane e lumache
Centro di raccolta – CC Grassi animali fusi
Stabilimento di trasformazione – PP Grassi animali fusi
Stabilimento di trasformazione – PP Stomaci, vesciche e intestini trattati
Stabilimento di trasformazione – PP Gelatine
Stabilimento di trasformazione Collagene

Nota bene

Dal 01.01.2016 l’inoltro delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti deve avvenire per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata aslcn2@legalmail.it e, pertanto, la documentazione cartacea rimane presso l’OSA (Operatore del Settore Alimentare). La gestione delle marche da bollo rimane, di conseguenza, modificata come di seguito descritto:

  • acquisto (da parte dell’OSA) di 2 marche da bollo del valore prescritto;
  • applicazione di una marca sulla domanda che viene inoltrata alla Regione per il tramite del Servizio Veterinario (via telematica);
  • trasmissione della copia scannerizzata della seconda marca da bollo insieme alla documentazione di cui al punto precedente. Il codice numerico attribuito alla marca servirà alla Regione come identificativo della pratica e riportato sul documento di Riconoscimento.

Al momento del rilascio del Decreto di Riconoscimento da parte della Regione, verrà applicata da parte dell’OSA la seconda marca da bollo sul documento consegnato a mano dal Servizio Veterinario che provvederà altresì ad annullarla con timbro e firma del Veterinario Ufficiale incaricato della notifica.

Rilascio certificati per esportazione carni e altri prodotti di origine animale verso Paesi terzi

L’esportazione verso Paesi terzi di carni e altri prodotti di origine animale è vincolata alla presentazione di certificazione sanitaria al momento di ingresso nel Paese destinatario. I certificati sono rilasciati, su richiesta dell’interessato, dal Servizio veterinario Area B, per quanto di competenza.

ASL CN2