D.L.VO 267-2003 Galline ovaiole

Domanda volta ad ottenere il n. di registrazione da apporre sulle uova, per l’attività di classificazione e imballaggio si veda la parte relativa alla registrazione degli stabilimenti di produzione alimenti.

Decreto legislativo 32-2021

INFORMAZIONE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Il D. Lgs n. 32 del 02/02/2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare. Si rinvia necessariamente alla lettura del testo normativo succitato per la completa definizione degli obblighi di legge predisposti per gli operatori del settore alimentare. Il DLgs 32/2021 nasce dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ed è entrato in vigore il 01/01/2022 sostituendo il DLgs 194/2008.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, pur essendo esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie, sono soggetti alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta, le autorizzazioni ove previste (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

Tariffa oraria del Controllo Ufficiale e delle altre Attività Ufficiali

La nuova tariffa oraria è pari ad 80,00 euro (Allegato 3 – Sezione 1 del Decreto). La frazione oraria minima da considerare è il minuto. (Art. 10, c. 2 del Decreto).

Farmaci veterinari

Ricetta elettronica veterinaria. Che cos’è la REV.

La Ricetta Elettronica Veterinaria sostituisce la forma cartacea della ricetta veterinaria sull’intero territorio nazionale, ed è stata introdotta dall’art.3 della legge 20 novembre 2017, n. 167.  ((https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/) Essa non è la semplice trasposizione della ricetta cartacea in un «PDF», ma una modifica sostanziale del precedente modello organizzativo e operativo di gestione dei medicinali veterinari, attraverso la completa digitalizzazione della gestione della prescrizione e movimentazione dei medicinali veterinari. L’obbligo di utilizzo della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) è in vigore dal mese di Aprile 2019.
Per informazioni sugli obblighi per il proprietario o detentore di animali produttori di alimenti (DPA) si rimanda alla pagina Utilizzo farmaco veterinario.(pag 12).
SI RENDE NOTO che, in base al D.Lgs 27/2021, a fare data dal 28/01/2022 La registrazione dei trattamenti dovrà avvenire esclusivamente attraverso registro elettronico.
A chi è rivolto il servizio.

  • ai proprietari e detentori animali da affezione;
  • ai proprietari e detentori animali da reddito (DPA): tutti gli allevamenti sono inseriti nel portale con i dati forniti da Arvet Piemonte, mentre detentori diversi sono inseriti dal Servizio Veterinario su richiesta.
Come accedere e visualizzare le proprie REV (per proprietari e detentori animali da affezione)

Il proprietario o detentore degli animali da affezione può cercare e consultare le REV a lui intestate sul sito www.ricettaveterinariaelettronica.it mediante il Numero Ricetta e PIN oppure tramite il proprio Codice Fiscale e il PIN della ricetta. Per l’utilizzo di tale funzionalità non è necessaria una preventiva registrazione.

Come accedere e visualizzare le proprie REV (per proprietari e detentori animali da reddito – DPA)

Il proprietario o detentore degli animali da reddito (DPA) può richiedere le credenziali per l’accesso al portale VETINFO e successivamente chiedere l’abilitazione alla gestione della REV, cliccando su:

  • “richiesta nuovo account” sul portale VETINFO (www.vetinfo.it) e successivamente chiedendo di essere abilitati alla gestione informatica della REV (sistema più completo); oppure
  •  “richiesta nuovo account” sul portale della REV, (www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html) ottenendo credenziali limitate alla sola REV.
Le credenziali rilasciate per operare con VETINFO non permettono in automatico l’utilizzo del sistema della farmacosorveglianza.

In alternativa, per la sola consultazione delle pertinenti REV intestate ad allevatori, è possibile utilizzare il sito www.ricettaveterinariaelettronica.it inserendo il Codice Aziendale ed il PIN della ricetta. Per l’utilizzo di tale funzionalità non è necessaria una preventiva registrazione.

Utilizzo farmaco veterinario
 E’ possibile:
  • somministrare farmaci e/o ad animali produttori di alimenti (DPA) mediante prescrizione veterinaria al bisogno oppure utilizzo delle scorte;
  • somministrare mangimi medicati ad animali produttori di alimenti (DPA) mediante prescrizione veterinaria al bisogno,
    seguendo le indicazioni del medico veterinario e rispettando scrupolosamente i dosaggi e i tempi di sospensione, in modo da prevenire la presenza di residui oltre il limite consentito nella carne e in altri alimenti di origine animale.

Per informazioni sulla REV si rimanda alla pagina Ricetta elettronica veterinaria.

Quali sono gli obblighi per il proprietario o detentore di animali produttori di alimenti (DPA)
  • Utilizzo farmaco mediante “prescrizione veterinaria” al bisogno:
    • obbligatoria la registrazione dei trattamenti su registro dei trattamenti elettronico oppure apposito registro vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.
  • Utilizzo farmaco mediante gestione di “scorte” (da autorizzarsi previa domanda al Servizio Veterinario):
    • nel caso in cui l’allevatore ricorra al registro dei trattamenti elettronico la registrazione delle movimentazioni dei medicinali nel deposito scorte viene gestita dal portale della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV);
    • nel caso in cui l’allevatore ricorra al registro dei trattamenti cartaceo lo scarico dei medicinali dovrà essere effettuato manualmente dal veterinario responsabile dell’armadietto;
    • la registrazione dei trattamenti può essere effettuata:
      • in modo cartaceo su apposito registro vidimato dal Servizio Veterinario competente;
      • in modo elettronico tramite registrazione al portale della REV.
Normativa di riferimento
Suggerimenti tecnici.

Per utilizzare i nuovi sistemi operativi è consigliabile disporre di programmi di navigazione tipo Google Chrome, Mozilla o similari. I nuovi sistemi informatici prevedono la possibilità di operare anche tramite tablet o smartphone utilizzando le relative applicazioni.

Contatti
Alba – Via Vida 10                                  Tel. 0173 316.214 – 215
Bra – Viale industria 4                           Tel. 0172 420.293

Email: aslcn2@legalmail.it – precisare c.a. VET-C

REG. 1-2005 Trasporto animali vivi

Trasporto animali vertebrati vivi di tutte le specie conto proprio e conto terzi e trasporto di equidi senza fini di lucro.

REG. 1069-09 Sottoprodotti di origine animale

Trasformazione, stoccaggio, trasporto di sottoprodotti di origine animale e utilizzo di alcuni sottoprodotti (siero) per alimentazione animale.

REG. 183 – 05 Igiene mangimi

Produzione, deposito, commercializzazione, trasporto di alimenti zootecnici.

REG. 852-04 Registrazione stabilimenti produzione alimenti

Produzione, trasformazione, stagionatura latte e prodotti a base di latte, uova (centri di imballaggio e classificazione) e miele (laboratori di smielatura).

La modulistica da utilizzare nella procedura di inizio attività commerciali e assimilate (nonché sub ingresso, sospensione/cessazione) e attività edilizia è stata modificata, uniformata e standardizzata a livello nazionale.

A partire dal 20 ottobre 2017 la notifica delle attività soggette a registrazione ai sensi del Reg. CE/852/2004 è da effettuarsi utilizzando il Modulo Allegato A  fornito con la DGR 2 ottobre 2017      n° 28-5718 e seguendo le istruzioni previste nell’Allegato B. Gli importi dovuti dagli operatori del settore alimentare (OSA) ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione sono riportati nell’Allegato C.

All’ASL competente per territorio, l’allegato A dovrà pervenire, per il tramite del SUAP, unitamente  alla ”scheda anagrafica” e ad ogni altra scheda prevista fornita dagli stessi Sportelli del SUAP e secondo le informazioni di quest’ultimi e comunque reperibili sul sito regionale agli indirizzi: http://www.regione.piemonte.it/commercio/
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/   

Contestualmente alla trasmissione di quanto sopra specificato, l’OSA dovrà inviare direttamente all’ASL, all’indirizzo di posta certificata aslcn2@legalmail.it, la modulistica prevista dalla D.D. 30 ottobre 2017 n° 673 riferita alla comunicazione dei dati aggiuntivi dell’impresa ai fini del controllo ufficiale:

  • Allegato 2 : “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare ai fini del controllo ufficiale” per Avvio attività/Modifica della tipologia di attività;
  • Allegato 3 “Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati nelle aree pubbliche” per attività svolta su area pubblica.

L’Allegato 1 fornisce, inoltre, le “Indicazioni operative”.

 

REG. 853-04 Riconoscimento stabilimenti produzione alimenti

Trasformazione, stagionatura, taglio e riconfezionamento di latte e prodotti a base di latte.

ASL CN2