Manifestazioni temporanee: modalità di notifica della SCIA

Sono frequenti nel nostro territorio le manifestazioni (festeggiamenti, fiere, sagre, ecc.) nel corso delle quali vengono preparati e somministrati alimenti e bevande.

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)

1 – Le manifestazioni temporanee, che coinvolgono attività svolte sia a fini di lucro sia a fini sociali/benefici, presentano caratteristiche peculiari che, pur facendole rientrare nel Regolamento (CE) 852/2004, richiedono una particolare tipologia di gestione in ragione della necessità di favorire attività tradizionalmente presenti sul territorio e di promuovere turismo e prodotti locali. Si deve, inoltre, tener conto della durata molto limitata delle attività svolte e della necessità di ottenere specifiche informazioni in merito, prima dell’avvio della manifestazione stessa, al fine di programmare gli opportuni controlli da parte dell’Autorità competente (Azienda Sanitaria Locale – ASL).

2 – Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle anifestazioni temporanee sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), mediante la trasmissione della seguente documentazione, che l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve trasmettere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si svolge la manifestazione:

a) la “Scheda anagrafica”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 20-5198 del 19 giugno 2017;

b) il modulo “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione  temporanea di alimenti e  bevande”, approvato con DGR n. 20-5198 del 19/06/2017;

c) l’“All. A – Notifica sanitaria”, approvato con DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017;

d) la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (se dovuti).

Il SUAP provvede a trasmettere i documenti agli Enti competenti per gli aspetti amministrativi e sanitari. Per permettere il corretto svolgimento delle funzioni di controllo da parte dell’ASL, l’OSA dovrà trasmettere i documenti di cui ai punti da a) a d) di cui sopra almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione.

3 – La registrazione dell’attività da parte dell’ASL, comprendente la gestione tecnico-amministrativa della notifica sanitaria, è soggetta al pagamento di € 20,00.

4 – Qualora l’attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande nel corso della manifestazione temporanea non abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione degli alimenti, l’OSA può trasmettere la SCIA, senza il tramite del SUAP, inviando direttamente, con pec, la documentazione indicata ai punti da a) a d) del paragrafo 2:

  • sia al Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione;
  • sia all’ASL territorialmente competente;

anche con le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze alla pubblica amministrazione previste dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 e dall’art. 65 del Decreto Legislativo (DLgs) 82/2005.

La modalità’ di trasmissione della SCIA, senza il tramite del SUAP, si applica esclusivamente alle attività non aventi carattere di imprenditorialità (associazioni di volontariato, parrocchie, scuole, ecc.).

5 – Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le attività di mera vendita nonché l’eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le strutture mobili notificate per la preparazione e vendita di alimenti su suolo pubblico.

I Comuni, presso i quali si svolgerà la manifestazione, dovranno trasmettere ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente l’elenco delle imprese sopracitate alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla partecipazione all’evento e la tipologia di attività.

Sono inoltre escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le attività già notificate per la produzione e la somministrazione di alimenti non in struttura fissa (banqueting).

Le imprese che effettuano vendita e/o somministrazione di alimenti in forma ambulante dovranno effettuare la notifica, con pagamento del corrispondente diritto sanitario, nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente).

6 – Per mettere a disposizione dell’ASL le informazioni riguardanti la manifestazione, necessarie al fine del controllo ufficiale previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004, tutti gli operatori del settore alimentare soggetti alla trasmissione della notifica sanitaria trasmettono via pec, direttamente all’ASL competente per territorio, senza il tramite del SUAP, almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, i dati contenuti nei moduli per la manifestazione temporanea di tipologia A o di tipologia B, approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Settembre 2018, n. 19-7530 (allegati 2 e 3). Anche le attività già notificate per la produzione e la somministrazione di alimenti non in struttura fissa (banqueting), sebbene non soggette alla notifica sanitaria per la specifica manifestazione, sono tenute à trasmettere questi dati con le modalità descritte.

L’ASL potrà richiedere direttamente agli OSA integrazioni alla documentazione allegata ed eseguire un’ispezione sul posto tenendo conto, ad esempio, del fatto che la manifestazione si sia già svolta in precedenza con caratteristiche analoghe, della previsione di affluenza, della tipologia degli alimenti preparati (es. presenza di eventuali cibi a rischio), della durata della manifestazione. La stessa ASL potrà eseguire controlli durante una o più fasi di svolgimento della manifestazione.

Nel caso in cui le ispezioni sul posto evidenzino condizioni tali da influire negativamente sulla sicurezza alimentare, l’ASL provvederà ad emettere una prescrizione o un blocco (completo o parziale) delle preparazioni, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (CE) 882/2004.

La mancata notifica ex art 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 delle attività temporanee è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/07.

Il pagamento dei diritti sanitari (20 Euro) può essere effettuato mediante:

– bollettino di conto corrente postale n. 11769122 intestato all’ASL CN2  

bonifico bancario:  IBAN IT89X0306922540100000300027 INTESA SAN PAOLO Filiale di Alba, Viale Vico 5 Intestato a ASL CN2 Alba Bra”

– versamento alle casse del CUP di via Vida 10 – Alba.

specificando la causale.

Per ulteriori informazioni in merito, rivolgersi alla segreteria del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL CN2:
ALBA via Vida 10 – tel. 0173/316642 – 0173/316957 – 0173/316613

 

Cliccando sul seguente link è possibile scaricare la modulistica relativa :

ASL CN2