Nuova SCIA per notifica attività alimentari

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (Bollettino Ufficiale n. 40, Supplemento ordinario n. 1 del 5 ottobre 2017) il testo della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 2 ottobre 2017 n. 28-5718, avente ad oggetto:
“Recepimento degli Accordi del 4 maggio 2017 (Rep. Atti 46/CU) e 6 luglio 2017 (Rep. Atti 77/CU). Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Aggiornamento della DGR 14.11.2012, n. 16-4910 relativa all’applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004 in materia di sicurezza alimentare.”
Con il succitato atto, sono state ridefinite le procedure di inoltro alle ASL della notifica delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004.

Il modulo contenuto nell’Allegato A alla DGR 2 ottobre 2017 n. 28-5718 “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”  dal 20 ottobre 2017 sostituisce l’allegato 1 della DD 799 del 15 novembre 2012, mentre gli allegati B e C della DGR sostituiscono rispettivamente gli allegati A e B della DGR 14.11.2012, n. 16-4910.

Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione, l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.

Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell’impresa ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali e che, per l’esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.

La presentazione telematica nei modi di legge al SUAP competente territorialmente assolve l’obbligo previsto dall’art. 6 del Reg. (CE) 852/04 e conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse ed eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell’ASL (o da parte di altri Enti) per via telematica al SUAP, e da quest’ultimo trasmessi all’OSA.

1 – Ambito di applicazione

Come descritto all’art. 6 dell’Allegato B della DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, la registrazione avviene a seguito di notifica, attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta.

La notifica é trasmessa in modalità telematica tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, utilizzando la modulistica contenuta nell’Allegato A “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” alla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, di seguito indicato come “All. A – Notifica sanitaria”, unitamente al modulo  “Scheda anagrafica” (approvato con DGR n. 20-5198 del 19.06.2017), che contiene gli elementi identificativi della Ditta.

Anche in caso di notifica per subingresso, per modifica della tipologia di attività o per cessazione, l’Allegato A – Notifica sanitaria”, deve sempre essere corredato dal modulo “Scheda anagrafica” che contiene gli elementi identificativi della Ditta.

In caso di:

  • subingresso e contemporanea modifica della tipologia di attività: devono essere barrate entrambe le voci presenti nel modulo “All. A – Notifica sanitaria” e dovranno essere compilati sia il riquadro 2 sia il riquadro 3;
  • modifica della tipologia di attività: l’operatore del settore alimentare (OSA) deve riepilogare nell’”All. A – Notifica sanitaria” tutte le tipologie produttive che intende esercitare nello stabilimento; le casistiche indicate nel riquadro 3 devono corrispondere a tutte le attività che l’OSA eserciterà e che saranno oggetto di controllo ufficiale;
  • avvio dell’attività o modifica della tipologia di attività: l’operatore del settore alimentare deve trasmettere, contestualmente alla notifica, direttamente all’ASL territorialmente competente, la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”, che forma l’Allegato 2 della presente determinazione.

La notifica del subingresso da parte dell’OSA prevede la compilazione del riquadro 2 del modulo “All. A – Notifica sanitaria”, nel quale si richiede di indicare il numero di protocollo e la data della precedente notifica. Il solo riferimento a questi dati potrebbe ingenerare un errore nell’aggiornamento della registrazione, non essendo prevista, nel riquadro 2, l’indicazione della sede operativa dello stabilimento. Anche la cessazione dell’attività o la sospensione temporanea di attività del comparto alimentare devono sempre essere segnalate anche all’ASL mediante la compilazione del riquadro 4 dell’”All. A – Notifica sanitaria”.

Pertanto, nei casi prima citati, per non perdere informazioni utili alla corretta registrazione delle imprese del settore alimentare, in applicazione di quanto previsto dall’art 6 dell’Allegato B alla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, in caso di subingresso o cessazione dell’attività, i SUAP trasmettono i moduli:

  • “Scheda anagrafica”;
  • “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”;
  • “Comunicazione per il subingresso in attività” o “Cessazione o sospensione temporanea di attività” previsti per le attività produttive e commerciali del comparto alimentare,

all’ASL di competenza e nello specifico:

  1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
  2. alla/e ASL dove hanno sede i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche;
  3. all’ASL dove ha sede legale l’impresa per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi o l’intermediazione), fermo restando quanto specificato all’ art. 7, punto 1 dell’Allegato B alla DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017 per la vendita su aree pubbliche.

La variazione dei dati identificativi dell’azienda (ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita IVA) deve essere segnalata come subingresso.

In caso di trasferimento di sede dello stabilimento l’OSA, come previsto dalla normativa sull’igiene degli alimenti attualmente vigente, deve sempre effettuare una nuova notifica sanitaria, compilando il riquadro 1 – Avvio dell’attività dell’”All. A – Notifica sanitaria”. Contestualmente, per lo stabilimento dal quale l’attività è stata trasferita, dovrà essere notificata la cessazione (o l’eventuale subingresso da parte di altro OSA).

Se cambia la tipologia di attività deve essere trasmessa una SCIA di modifica, unitamente alla notifica di cui all’allegato A  e inviando contestualmente all’ASL la comunicazione Allegato 2 – “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”.

L’operatore del settore alimentare che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell’autorità competente, oltre al piano di autocontrollo (contenente anche la descrizione aggiornata dell’attività svolta), una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l’attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).

Successivamente alla notifica è facoltà dell’ASL richiedere all’OSA la documentazione e/o le informazioni utili al fine del controllo ufficiale.

2 – Situazioni particolari

Automezzi

La comunicazione all’ASL dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari non è più obbligatoria. L’OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti, come previsto dal Regolamento (CE) 852/2004 (rif. Allegato II Capitolo IV), relativamente alle caratteristiche dell’automezzo ed alle modalità di trasporto, di pulizia e sanificazione. L’impresa è tenuta ad aggiornare il piano di autocontrollo in caso di acquisto/affitto/leasing/ecc. o cessazione dell’automezzo.

Unità distributive di acqua potabile variamente trattata altrimenti denominate “casette dell’acqua”.

Considerato che l’attività è indicata dal Ministero della Salute come assimilabile ad una somministrazione di bevande, il gestore (OSA) deve notificare, per il tramite del SUAP, ogni singola unità distributiva. Verificate le peculiari caratteristiche di tali unità, al fine del controllo ufficiale, è necessario che l’OSA trasmetta direttamente all’ASL, contestualmente alla notifica, i dati relativi ad ubicazione e tipologia di ciascuna struttura, la planimetria della zona, il tracciato di derivazione della condotta di acquedotto, la descrizione dei sistemi di trattamento dell’acqua utilizzati.

A differenza delle unità distributive denominate “casette dell’acqua”, le apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano utilizzate dall’OSA nell’ambito della propria attività produttiva non sono soggette a specifica notifica; la gestione del rischio relativamente all’uso di tali attrezzature dovrà essere inserita e debitamente documentata nel piano di autocontrollo.

 

3 – Allegati

Allegato 2 – Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale.

Per procedere ad una classificazione del rischio tenendo conto, per quanto possibile, della tipologia dell’attività svolta nonché delle caratteristiche dei singoli stabilimenti, al fine del controllo ufficiale, risulta necessario che l’operatore del settore alimentare (OSA) comunichi all’ASL, per ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo, alcuni elementi aggiuntivi ad integrazione di quanto contenuto nell’”All A – Notifica sanitaria”.

La trasmissione di questi dati si rende necessaria, tra l’altro, per verificare l’obbligo di pagamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 194/2008 e s.m.i..

Pertanto, l’Allegato 2 deve essere trasmesso contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” approvato con DGR 2 ottobre 2017, n. 28-5718; non deve essere inviato da parte degli operatori del settore alimentare che producono esclusivamente prodotti primari.

L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

Allegato 3 – Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche

Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare direttamente alle ASL, utilizzando il modello contenuto nell’allegato 3 alla presente determinazione, ogni negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita/somministrazione di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione. Pertanto, l’Allegato 3 deve essere trasmesso contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” approvato con DGR 2 ottobre 2017, n. 28-5718. L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

L’OSA è tenuto a comunicare l’acquisto/il noleggio di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente segnalato.

L’OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo, per ogni negozio mobile, l’indicazione delle caratteristiche tecniche del mezzo.

Allegato 4 – Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici

Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. A tal fine l’interessato è tenuto ad effettuare, tramite il SUAP, la notifica e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 al Servizio Veterinario dell’ASL in cui è situata l’azienda di allevamento. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all’Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).

Per ogni erogatore che intende installare, il conferente deve trasmettere direttamente all’ASL (all’ASL competente sull’allevamento e alle altre ASL competenti sull’allocazione della/e macchina/e erogatrice/i), la “Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici” (di seguito “Comunicazione”), contenuta nell’Allegato 4.

L’allevatore dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

Questo modulo deve essere trasmesso contestualmente all’invio del modulo Allegato A “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” approvato con DGR 2 ottobre 2017, n. 28-5718.

Si ricorda che l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa (art. 2 punto 3) che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l’Azienda di produzione o delle Province contermini.

Qualora un conferente intenda cessare l’utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire, direttamente all’ASL competente sul proprio allevamento e all’ASL competente sull’allocazione della macchina erogatrice, la “Comunicazione” riferita a tale macchina, compilata nelle sezioni specifiche relative alla cessazione.

Diversamente, se non si intende più svolgere, in senso assoluto, l’attività di conferimento latte crudo tramite distributore automatico, si dovrà notificare (utilizzando il modulo ”All. A – Notifica sanitaria”), la cessazione definitiva all’ASL competente.

Subentro in caso di non conformità del latte:

Nei casi di non conformità, il latte non potrà più essere conferito alle macchine erogatrici, fino a quando i parametri difformi non rientrino nella norma. Tuttavia, al momento della presentazione della/e “Comunicazione/i”, l’allevatore ha la facoltà di indicare il nominativo di un secondo allevatore, che può subentrargli nelle stesse macchine erogatrici in caso di non conformità (è consentita l’individuazione di un solo allevatore, la cui l’azienda dovrà obbligatoriamente risiedere all’interno della medesima ASL del primo. Non è consentito più di un subentro temporaneo). Il secondo allevatore sarà comunque tenuto ad effettuare la propria notifica, ai fini della registrazione, tramite il SUAP, all’ASL competente sull’allevamento.

Il secondo allevatore, prima di iniziare il conferimento di latte crudo, dovrà trasmettere all’ASL competente sul proprio allevamento, per ogni erogatore a cui intende subentrare, la/le “Comunicazione/i” in cui viene contemporaneamente evidenziata la temporanea sospensione del primo conferente; dovrà inoltre indicare sul distributore, in modo chiaro e visibile all’acquirente, la propria ragione sociale e la sede dell’azienda agricola.

Dal momento in cui i parametri del latte crudo del primo allevatore rientreranno nella norma, quest’ultimo potrà nuovamente conferire il latte alla/e macchina/e erogatrice/i, contestualmente alla/e “Comunicazione/i” di cessazione da parte del secondo allevatore che gli era subentrato.

Allegato 5 – Istanza di riconoscimento ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi (che sostituisce l’allegato 5 della DD n. 799 del 15.11.2012).

Sia per questa istanza, sia per quelle contenute negli allegati 7 e 8, l’operatore del settore alimentare deve trasmettere tramite il SUAP la richiesta di riconoscimento; il SUAP la invia all’ASL competente sullo stabilimento che, dopo aver effettuato le verifiche di competenza sia sulla documentazione, sia sullo stabilimento, la inoltra alla Regione Piemonte. Il verbale di sopralluogo richiesto nell’istanza é allegato a cura dell’ASL alla documentazione necessaria per il riconoscimento.

Allegato 6 – Commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Il testo è rettificato rispetto all’allegato 6 dell’Allegato alla Determinazione Dirigenziale (DD) n. 362 del 31.05.2017 perché non è più attuale il riferimento alla DD n. 799 del 15.11.2012, ora abrogata.

In merito a questa materia valgono le disposizioni approvate con la DD n. 362 del 31.05.2017.

L’allegato 6 deve essere trasmesso, da parte del SUAP, anche al Comune perché la vendita dei funghi freschi epigei spontanei, in applicazione del DPR 376/95, deve essere segnalata anche al Sindaco.

Allegato 7 – Istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del D.Lvo 111/92 e s.m.i., alla produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

L’elenco delle categorie degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del del D.Lvo 111/92 e s.m.i. è indicato nella tabella 1 dell’Allegato 7.

Allegato 8 – Istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del Reg. (UE) n. 210/2013, degli stabilimenti che producono germogli.

Tariffe

  1. Le tariffe, di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, sono comprensive di ogni onere dovuto dall’utente ai fini della registrazione o del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. Gli importi previsti sono soggetti alle disposizioni di carattere generale contenute nella sezione “Ulteriori indicazioni” inclusa nell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939 (Tariffario Regionale): in particolare, non sono soggette a tariffazione le prestazioni richieste da Enti Locali o Enti Pubblici connesse ad attività istituzionali obbligatorie e riconducibili a procedimenti ed iniziative dello stesso Ente.
  2. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a variazione dei dati identificativi e/o di cessione dell’attività: ad esclusione della mera comunicazione di cessazione dell’attività, ogni altra variazione dei dati identificativi dell’impresa o la notifica di subingresso/cessione di una attività è soggetta al pagamento dei diritti di gestione istruttoria di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, al pari delle notifiche relative a variazioni significative, in quanto comportano un aggiornamento della pratica di registrazione esistente. La variazione o l’aggiunta di tipologia di attività non si considerano quale nuova attività ma come modifica significativa della registrazione preesistente, a cui applicare la tariffa corrispondente.
  3. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a imprese alimentari prive di stabilimento: relativamente alle imprese alimentari che non hanno “fisicamente” una sede operativa stabile (stabilimento, deposito, ecc.), quali ad esempio gli ambulanti senza laboratorio o deposito o coloro che eseguono commercio via internet, si applica l’importo previsto dall’Allegato C per gli stabilimenti che operano al dettaglio con superficie inferiore a 250 mq. Anche la notifica delle singole “casette dell’acqua” è soggetta al pagamento di questa tariffa.
  4. Pareri preventivi: la cifra da applicare per i pareri preventivi è quella prevista dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939.
  5. Fiere, sagre e manifestazioni temporanee: si applicano le tariffe previste dalla DGR 27-3145 del 19.12.2011.

Per i distributori automatici di latte crudo o di altri alimenti/bevande: non è previsto il pagamento di diritti sanitari per la presentazione delle “comunicazioni” relative ai singoli distributori automatici.

Nel caso di subentro, il nuovo conferente, qualora non sia ancora registrato per il commercio in sede fissa tramite distributore automatico, è, viceversa, tenuto al pagamento dei diritti previsti all’atto della notifica.

Il pagamento dei diritti sanitari può essere effettuato tramite:

–  conto corrente postale  n. 11769122;

– bonifico bancario all’ IBAN IT28O0311122501000000033116 intestato all’ASL CN2, presso UBI Banca Agenzia di viale Vico, 5 – Alba;

– versamento alle casse del CUP di via Vida 10 ALBA

Indicare nella causale: “Pagamento diritti sanitaria per Notifica Inizio Attività”

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIAN :   tel. 0173/316613 – 0173/316642

Con la D.D. 673 del 30/10/2017 la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze sopra riportate.

Documentazione allegata:

  • “DGR 2 ottobre 2017 n. 28-5718”
  • ” Scheda anagrafica”
  • Allegato A “Notifica ai fini della Registrazione(art. 6 Reg. UE 852/2007)
  • “D.D. 673 del 30/10/2017”
  • Allegato C – Tariffario
  • Allegato 2 – Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale.
  • Allegato 3 – Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche.
  • Allegato 4 – Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici.
  • Allegato 5 – Istanza di riconoscimento ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione                     e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi.
  • Allegato 6 – Commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
  • Allegato 7 – Istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del D. Lvo 111/92                    e  s.m.i., alla produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
  • Allegato 8 – Istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del Reg. UE                    n. 210/2013, degli stabilimenti che producono germogli.
ASL CN2