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L’identificazione e l’iscrizione dei cani di proprietà all’Anagrafe canina della propria Regione è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. In Piemonte il metodo dell’identificazione dell’animale tramite tatuaggio è stato sostituito dall’inserimento del microchip, una piccola capsula contenente un codice magnetico di 15 cifre. Prima di prendere un cane, a qualunque titolo, occorre accertarsi che l’animale sia stato identificato e iscritto all’Anagrafe canina piemontese.

Il proprietario di una cucciolata, infatti, deve far applicare il microchip a tutti gli animali prima di cederli e in ogni caso prima del compimento del 60° giorno di vita. Il proprietario è inoltre tenuto a comunicare all’Anagrafe canina, entro 15 giorni, anche l’acquisizione di un cane nato e registrato fuori Regione, la cessione definitiva o la morte del proprio animale, oppure il suo eventuale cambio di residenza. Lo smarrimento del proprio cane, invece, va segnalato al Corpo di Polizia Municipale, entro tre giorni.

Modulistica

La modulistica necessaria per il compimento delle seguenti operazioni è presente sul sito dell’Asl Cn2 nell’area modulistica del Servizio Veterinario

Nascita e identificazione del cane

Un cane deve essere identificato tramite microchip ed iscritto all’anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell’ASL di residenza entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione. ( L.R. n°18 19/7/2004).

Il servizio Asl è offerto al costo della tariffazione regionale di € 3,50 per ogni cucciolo. Il servizio privato è tariffato dal professionista.

Per l’intervento è necessario recarsi all’appuntamento con il cane, portando con sé un documento d’identità e il codice fiscale. L’obbligo della identificazione e iscrizione all’anagrafe è a carico del proprietario della cucciolata ed è indipendente dal titolo oneroso o meno della cessione, ovvero il cucciolo deve essere identificato anche se viene regalato.

Se il cane acquistato è già stato identificato, è necessario segnalare al Sevizio veterinario il cambio di proprietà dell’animale. La cession e di un cucciolo, per legge, non deve avvenire prima di 60 giorni dalla nascita, tempo fisiologicamente indispensabile perché il cucciolo resti a contatto con la madre.

Cessione o acquisizione

Come cessione o acquisizione di un cane si intende il trasferimento dalla proprietà di un cane tra due soggetti. Questo atto va formalizzato con la compilazione dell’apposito modello che deve essere presentato, entro 15 giorni, presso il servizio veterinario dell’ASL di registrazione se il cane è provvisto di microchip, ovvero presso gli uffici comunali del comune di residenza se tatuato.

Il modello di cui sopra deve essere sempre compilato e registrato, anche quando il cane è ceduto a titolo gratuito.

Il modello, da compilare sempre interamente, riporta i dati anagrafici completi sia del vecchio che del nuovo proprietario e prevede in calce la duplice firma obbligatoria di entrambi i soggetti.

E’ regola che le firme siano apposte in originale presso gli uffici pubblici; vengono tuttavia accettate autocertificazioni via fax corredate di copia del documento identificativo ai sensi del art. 7, capo II, D.P.R 403 del 20.10.1998.

Chiunque intenda a qualsiasi titolo detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. (L.R. 18.2004. art. 3, comma 1)

(Inosservanza: sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00)

Trasferimento di residenza o luogo di detenzione del cane

Il trasferimento della residenza del proprietario o anche del luogo di detenzione abituale del cane deve essere segnalato all’Asl territorialmente competente mediante autocertificazione secondo l’apposito modello, che va presentato direttamente agli sportelli oppure trasmesso via fax corredato di copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La segnalazione va effettuata comunque, anche per variazioni minime.

Oltre a costituire obbligo normativo,questo dato risulta estremamente utile nel rintraccio dei proprietari di cani smarriti. A questo proposito si ricorda di segnalare anche ogni variazione del recapito telefonico.

Affidamento del cane da canili

L’affido di un cane è l’atto attraverso il quale una persona assume la custodia e/o proprietà di un cane ospitato presso un canile. E’ un atto importante, con conseguenze e risvolti sostanziali e formali e che deve rispondere almeno alle seguenti condizioni:

  • essere disposti ad occuparsi fattivamente del cane includendo, oltre il governo quotidiano, le cure veterinarie necessarie, l’adeguatezza del luogo e delle condizioni di vita dell’animale in relazione a razza, età, attitudine etc.
  • prevedere un impegno gestionale, progettuale ed economico per tutta la durata della vita dell’animale
  • assumersi la responsabilità civile di danni eventualmente cagionati dal cane stesso

Con questo atto si possono soddisfare motivazioni personali come compagnia, utilità, caccia ecc. che hanno condotto a tale richiesta , si compie un gesto di sensibilità verso un animale che “preferisce” il contesto umano e un gesto civico, alleviando le casse comunali che sostengono il costo del mantenimento dei cani nei canili.
L’affido si formalizza attraverso un atto che viene sottoscritto da entrambe le parti, richiedente e gestore del canile e viene registrato dal servizio veterinario competente per territorio. Di norma il primo periodo si configura come affido provvisorio ,durante il quale si verifica la compatibilità della nuova situazione e l’insorgenza di eventuali problematiche impreviste.

In questo periodo è buona norma mantenere contatto con il canile di provenienza che può contribuire alla risoluzione delle stesse. Nei casi in cui non è motivatamente possibile proseguire nella detenzione dell’animale è prevista la restituzione al canile. Successivamente (dopo 60 giorni) il cane rientra nella proprietà a pieno titolo dell’affidatario.

Smarrimento o furto di un cane

Lo smarrimento o il furto di un cane devono essere comunicati al servizio veterinario competente ovvero agli uffici del comune di residenza entro 3 giorni dall’evento mediante l’apposito modulo. Il furto dovrà essere dovrà essere corredato dalla denuncia effettuata presso stazione carabinieri. Questa comunicazione verrà registrata sul sistema anagrafico e faciliterà la ricerca e la restituzione del cane.

Morte del cane

La morte di un cane, se identificato con microchip, deve essere comunicata al servizio veterinario dell’ASL di competenza o alla polizia municipale del proprio comune se identificato con tatuaggio compilando l’apposito modello. Detto modulo può essere anche inviato via fax corredato di copia di documento di identificazione ai sensi del art. 7, capo II, D.P.R 403 del 20.10.1998.

Le spoglie dell’animale possono essere smaltite per incenerimento attraverso il servizio offerto a pagamento da ditte specializzate, possono essere tumulate in cimiteri autorizzati per piccoli animali oppure possono essere inumate in terreno di proprietà previa autorizzazione comunale e con certificazione veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestiva trasmissibile all’uomo o agli animali.

Ritrovamento di un cane

Il ritrovamento di un cane di proprietà sconosciuta da parte di un privato comporta sempre l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità territorialmente competente (polizia municipale, uffici comunali) mediante l’allegato 8.

Questa interverrà direttamente o tramite il servizio delegato (consortile o ditta privata), provvedendo al ritiro dell’animale ed al suo ricovero presso il canile sanitario convenzionato. E’ assolutamente sconsigliato impossessarsi dell’animale, sia per non rischiare una denuncia per furto, sia perché questi possa essere sottoposto ad osservazione sanitaria, identificato, sottoposto a profilassi antiparassitaria e vaccinale e riconsegnato all’eventuale proprietario.

Al termine del periodo di osservazione ed in assenza di proprietario si potrà comunque procedere alla richiesta di affido dell’animale. Per questa eventualità si rimanda al paragrafo specifico.

All’indirizzo www.arvetpiemonte.it è possibile effettuare la ricerca dei cani smarriti, residenti in Piemonte, inserendo nell’apposito spazio il codice del microchip o il tatuaggio dell’animale. Sempre allo stesso indirizzo è possibile accedere alla Banca Dati Nazionale per cani non residenti in Piemonte.

Segnalazione di un cane morsicatore

Il medico che ha provveduto alla medicazione del paziente segnala l’avvenuta morsicatura al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario provvede a visitare l’animale per due volte a distanza di 10 giorni ai fini della profilassi della rabbia. Durante il periodo di osservazione sanitaria l’animale non può essere spostato dal luogo di osservazione.

ASL CN2