animali_daffezione_benessere

Non è semplice né scontato definire il benessere di un animale, anche perché spesso lo definiamo secondo criteri relativi alla psicologia umana.

In base alle definizioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), per benessere si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di stare in armonia con il suo ambiente.

Un criterio semplice ed applicativo che può rispondere a questo quesito è quello delle cinque libertà:

    • Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante facile accesso all’acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute.
    • Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole.
    • Libertà dalle violenze, malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia.
    • Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.
    • Libertà dalla paura e dallo stress, assicurando la libertà di esprimere comportamenti naturali.

    Cani e gatti

    Norme di benessere per la detenzione al chiuso
    (interno abitazioni, luoghi di lavoro)

    Non esiste normativa specifica per questa condizione, se non le dimensioni minime di spazio di 8 metri quadrati. E’ buona norma fornire luminosità accettabile e con ritmo circadiano, rumorosità contenuta,(ricordiamo l’udito sviluppato del cane che li rende sensibili ai suoni ad alta frequenza) e di strutture per il riposo sollevate da terra. Le detenzioni prolungate agli annessi esterni dell’abitazione, come terrazze, balconi etc. sono assimilate alla detenzione all’aperto.

    All’aperto

    Il privato che voglia detenere un cane deve:

      • assicurare allo stesso uno spazio di almeno 8mq, fatte salve esigenze di razza (lo spazio è insufficiente per le razze giganti);
      • mettere a disposizione una cuccia coibentata (definizione riferita al materiale costruttivo di impiego), e sollevata da terra;
      • avere un’adeguata superficie esterna coperta ed ombreggiata, per permettere il riparo dal sole e intemperie, fornita di una pedana rialzata dal suolo.

      L’animale deve avere sempre a disposizione acqua fresca e pulita per l’abbeverata ed alimentazione adatta all’età, alle condizioni climatiche ed all’attività fisica.

      In box

      A quanto richiesto per la detenzione all’aperto vanno aggiunte le seguenti misure:

      • Il box deve essere costruito con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
      • La recinzione deve essere di altezza adeguata (almeno 220 cm fuori terra per i cani di grossa taglia) e fissata al fondo per impedire fughe.
      • La consistenza della stessa ed il sistema di fissaggio devono resistere all’impatto degli animali e di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso.
      • La porta di ingresso deve avere preferibilmente l’apertura verso l’interno..
      • La manutenzione deve essere puntuale,con rimozione e sostituzione delle parti non più idonee, (usurate,arrugginite,taglienti, etc.)

      Alla catena

      A quanto richiesto per la detenzione all’aperto vanno aggiunte le seguenti misure:

        • la detenzione alla catena di norma dovrebbe essere evitata. E’ ammessa solo quando non ovviabile da altri mezzi contenitivi. (impossibilità di costruire un box, proprietà non recintata,etc.).
        • la catena deve essere mobile,con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 mt. di lunghezza, deve permettere al cane di alzarsi e coricarsi agevolmente e poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell’acqua e la zona ombreggiata.
        • Il peso e la consistenza della catena devono essere proporzionate alla mole dell’animale.

        Clicca qui per consultare la Legge 20 luglio 2004, n.189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

        Canile

        Viene definito canile qualsiasi concentramento di cani, anche di proprietà diverse, in numero superiore a 5 esemplari adulti. Il canile deve avere una autorizzazione rilasciata dal sindaco sentito il parere dei servizi tecnici interessati (veterinario, ufficio d’igiene).

        Canile sanitario: struttura pubblica (può anche essere gestita da privati) in cui vengono alloggiati i cani ritrovati vaganti e che soggiornano fino al ritrovamento del padrone o fino al successivo affido a persona o a canile rifugio, evento che avviene 10 giorni dopo la cattura.

        Canile rifugio: struttura per lo più privata ove vengono ospitati i cani privi di proprietario, in attesa di essere adottati o fino a che vivono, se nessuno li prende con sé. In ogni caso i cani non vengono più soppressi, a meno che incurabilmente malati.

        Canile pensione: tipologia di canile a gestione privata (a pagamento), per cani che hanno un proprietario e che devono essere momentaneamente alloggiati in una sede differente dalla loro abituale. Tutte queste strutture sono poste sotto il controllo periodico del Servizio Veterinario dell’ASL.
        Nell’allegato in fondo alla pagina trovate l’elenco dei canili operanti sul territorio

        ASL CN2