Trasmissione telematica dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici

L’INAIL, con la circolare n° 43 del 12/10/2017, ha dato attuazione al D.I. n° 183 del 25/05/2016 (Acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243(1) e 280(2) del T.U. 81/08) e pertanto, a partire dal 12 ottobre 2017, tali registri di esposizione devono essere trasmessi esclusivamente con le seguenti modalità:

 

  • datori di lavoro titolari di posizione assicurativa (Pat): mediante servizio online disponibile sul sito www.inail.it (area servizi online): il datore di lavoro o i suoi delegati possono, per via telematica, inserire i dati e trasmettere il Registro.

Il registro sarà immediatamente accessibile agli Enti competenti e pertanto la trasmissione con queste modalità consente di rispettare l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’INAIL sia dell’ASL di riferimento territoriale.

 

  • altri datori di lavoro pubblici e privati: utilizzando il modello specifico disponibile sul sito dell’Istituto e mediante Pec inviata ai due Enti competenti INAIL( dmil@postacert.inail.it) e ASL CN2 (aslcn2@legalmail.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della Circolare in allegato e alla pagina dedicata del sito INAIL(https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/registro-di-esposizione.html).

E’ inoltre possibile contattare il Servizio di assistenza agli utenti tramite il Contact Center INAIL (numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile)

 

Note

1) Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni deve essere istituito, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 81/08, qualora siano presenti in azienda lavoratori esposti a tali agenti e sottoposti a sorveglianza sanitaria.

 

2) Il registro di esposizione ad agenti biologici deve essere istituito, ai sensi dell’art. 280 del D.Lgs. 81/08, qualora siano presenti in azienda lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4 (agenti biologici ad elevata pericolosità).

 

 

ASL CN2